Rendicontazione Societaria di Sostenibilità: Impatti della CSRD
Con la pubblicazione del d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 n. 212 è stata data attuazione alla Direttiva 2022/2464/Ue in merito alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
La cit. Direttiva n. 2022/2464 si è innestata nel più ampio piano delle politiche dell’UE in materia di questioni ambientali, sociali e di governance. Convenzionalmente definita c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 dicembre 2022, modificando e prendendo il posto della Direttiva 2013/34/UE, concernente l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni, di fatto stabilendo requisiti più severi per la redazione dei rapporti di sostenibilità.
Seppur con un certo ritardo, il provvedimento interno di recepimento inquadra una molteplicità di tematiche, fra cui spicca in primo luogo la griglia di destinatari. La nuova modalità di rendicontazione, prevede infatti che l’attività di reporting si estenderà dagli Enti di Interesse Pubblico (cui verrà applicata già dal primo reporting da rendere nel 2025), sino alle società capogruppo che risiedono in Paesi extra EU nel 2029 e che generano un fatturato elevato all’interno dell’EU. Più in particolare, l’attività di rendicontazione sarà diretta alle imprese di grandi dimensioni, indipendentemente dal fatto che siano quotate o meno, che posseggono almeno due dei presenti requisiti: 20 milioni di euro di attivo patrimoniale, oppure 40 milioni di fatturato e 250 dipendenti. PMI quotate sui mercati regolamentari europei ad eccezione delle microimprese ed infine società non UE che generano un fatturato netto di 150 milioni di Euro all’interno dell’Unione Europea, aventi almeno una impresa nell’UE.
Nel cit. d.lgs. 125 più in particolare, l’ambito di recepimento assume connotati più dettagliati. L’art. 2, infatti, prevede la sua applicazione a tutte le società costituite nella forma giuridica della società per azioni, società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata, nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, o se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.
E’, invece, espressamente esclusa anzitutto la Banca d’Italia in attuazione dell’art. 1, paragrafo 3, comma 2 della direttiva 2013/34/UE. Risultano parimenti esclusi i prodotti finanziari elencati nell’art. 2, punto 12, lettere b ed f del Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Si tratta in particolare dei Fondi di investimento alternativi (FIA) e dei OICVM oppure i PEPP.
Ai sensi del comma 4, cit. art. 2, risultano parimenti escluse le micro imprese, anche quando queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentari italiani o dell’Unione Europea.
Infine, ed in via del tutto eccezionale, il cit. d.lgs. 125 si applica altresì alle imprese di assicurazione ai sensi dell’art. 88, comma 1 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), nonché sia le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione comunque costituite, sia le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142 (Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni).
Le rendicontazioni (individuali e consolidate) ed i loro contenuti
Elegge un microsistema ad hoc la disciplina dettata dalla sequenza art. 3 – 4. Questi ultimi postulano gli interna corporis delle rendicontazioni (sia individuali che consolidate).Con riferimento alle prime, il cit. art. 3 impone ai soggetti obbligati, nonché alle piccole e medie imprese di includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione, le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Essa, in particolare, deve includere obbligatoriamente una breve descrizione del modello e della strategia aziendale; b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra almeno per il 203 ed il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi ed una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive; c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità; d) una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; e) informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo ed infine una serie di descrizioni dei vari rischi per l’impresa per prevenire od attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni.
Ai sensi del comma 8 del cit. art. 3, si prevede che le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145 del Regolamento UE n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all’art. 13, punto 2) della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità inserendo una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa, una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità, i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire od attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio, nonché i principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa.
Ai sensi dell’art. 4 (Rubricato Rendicontazione consolidata di sostenibilità), le imprese che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni includono in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Le suddette informazioni devono poi includere anzitutto una breve descrizione del modello e della strategia aziendale del gruppo; una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità, definiti dal gruppo, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra almeno per il 2030 ed il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi ed una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive.
E’ poi necessaria una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità; infine, una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo.
Da ultimo viene ribadita la necessità di una descrizione dei principali rischi per il gruppo, connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo. I commi successivi del cit. art. 4 disciplinano poi i rapporti intercorrenti tra la società madre e le società figlie.
Comune a tutti i tipi di società è la regola di cui al comma 4, secondo la quale, ove applicabile, tra le informazioni previste sono altresì incluse quelle sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi rapporti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.
Inoltre, se del caso, contengono anche i riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie ed i suoi piani per ottenerle in futuro.
Il regime delle responsabilità e delle sanzioni
Li contempla l’art. 10 del cit. d.lgs. 125/2024 per rapportarle in primo luogo alla violazione dell’obbligo di rendere le informazioni richieste dagli art. 3,4 e 5, (e riferite rispettivamente alla rendicontazione individuale di sostenibilità, la rendicontazione consolidata di disponibilità e la relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi), seguendo i criteri di professionalità e diligenza.L’organo di controllo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento, vigila sull’osservanza delle prescrizioni del decreto, riferendone annualmente all’assemblea.
La progressione afflittiva delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 193, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. in materia di intermediazione finanziaria), è rallentata per il primo biennio successivo all’entrata in vigore del cit. d.lgs. 125/2024, non potendo infatti eccedere euro 150.000. Con una progressiva discesa adattiva se si tratta di violazioni minori, o laddove autore materiale del fatto sia una società di revisione o revisori.
Una modalità applicativa della pena dal carattere mitigato è poi contemplata dal comma 3, cit. art. 10, prevedendosi quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, quanto previsto dall’art. 193, comma 1, lettere a) e b) e comma 1.1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 58/98 e cioè, una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata, oppure un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità.
Per quanto riguarda i criteri da osservare per la commisurazione del tipo e dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, il comma 4° del cit. art. 10 prevede che la Consob tenga conto di almeno una fra le seguenti circostanze e cioè od una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata, oppure un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal riprenderle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità.
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