La protezione giuridica della fotografia tra creatività e documentazione
Il concetto di originalità rappresenta il principio cardine del diritto d’autore sancito all’art. 1, l. 22 aprile 1941, n. 633 (l.d.a.), un atto normativo che, nonostante le modifiche e gli aggiornamenti, ha mantenuto saldi i principi fondativi (a tal fine, l’art. 1 della Legge stabilisce che “le opere dell’ingegno di carattere creativo” sono tutelate dal diritto d’autore, aprendo un ampio ventaglio di possibilità per l’inclusione di diverse forme espressive, tra cui la fotografia medesima). Il concetto di creatività, così come delineato dalla legge, assume una centralità fondamentale nella protezione delle opere, poiché soltanto le opere dotate di un certo grado di originalità ed espressione personale possono fruire della tutela relativa.
Suggello principale è il requisito dell’originalità, rappresentando quest’ultimo il principio cardine del diritto d’autore; corifeo l’art. 1, cit. l. n. 633 ai sensi del quale vengono tutelate le “opere dell’ingegno di carattere creativo”, indipendentemente dal mezzo o dalla forma di espressione utilizzata e, soprattutto alla luce dell’art. 2575 c.c., il quale estende la protezione delle opere creative in ogni campo della produzione intellettuale.
Nel caso della fotografia, in particolare, l’art. 2, n. 7 cit. l. 633 stabilisce che le opere fotografiche e quelle prodotte con tecniche analoghe sono soggette a tutela; la Giurisprudenza a propria volta ha elaborato criteri ulteriori e specifici per determinare l’originalità delle fotografie suddividendole in tre sottocategorie e cioè:
- Opere fotografiche creative – protette come opere dell’ingegno;
- Fotografie semplici, tutelate come diritti connessi;
- Fotografie documentali, prive di tutela. All’interno di quest’ultima categoria, rientrano in particolare le fotografie giornalistiche che nel diritto d’autore si articolano in un particolare equilibrio tra protezione dei diritti dell’autore e necessità di garantire il diritto di cronaca.
Nella propria essenza dimensionale la maggior parte delle fotografie rientra all’interno della categoria delle c.d. “fotografie semplici” in quanto destinate al normale circuito dei media raffiguranti personaggi, eventi e tematiche di interesse giornalistico in assenza di specifici elementi creativi, giacché la mera professionalità tecnica e l’elevata qualità dell’immagine non risultano sufficienti per qualificarle come creative.
Distinzione tra opera fotografica e fotografia c.d. semplice
Si tratta di una giustapposizione non meramente accademica, ma che gode di profonde implicazioni non soltanto giuridiche, ma soprattutto pratiche. Esse, in particolare, spaziano dalla durata della protezione legale, ai diritti spettanti all’autore (morali, patrimoniali, di riproduzione), fino alla tutela contro gli usi non autorizzati ed al valore economico e commerciale dell’opera.
La fotografia semplice, in particolare, viene considerata come mera riproduzione della realtà, priva di un apporto creativo sufficiente a configurarla come opera tutelabile in modo pieno dal diritto d’autore. Al contrario, affinché una fotografia possa essere qualificata come opera fotografica, sarà necessario che l’apporto dell’autore sia stato tale da infondere all’interno dell’opera una visione personale e dall’emersione immediata, così da rendere la rispettiva immagine unica e riconoscibile come frutto di un pensiero originale.
All’interno di questa cornice viene ad inquadrarsi il caso affrontato da Cass. Civ., Sez. I, ord. 33599/2024, relativo alla fotografia storica e ritraente i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; rimpolpando la storia dei rotocalchi in un suggello dell’istante, l’occhio meccanico compie mirabilia; nel guado di un tacito emblema antropomorfo, complicità abbacinanti suggellate a dismisura hanno volgarizzato la resa espressiva ultima.Uno scenario icastico pietrificato nell’attimo dove inconsapevoli coreografie simboliche architettate ad hoc trionfano silenziose; un mondo di allegorie, mezze verità, dialettiche non dette e sillogismi taciti erompe riflesso dentro l’asettica cornice di un proclama muto.
Trasmutato progressivamente come sfondo ideologico postumo della memoria antimafia, il ritratto delle vittime inquirenti ha formato oggetto del contenzioso volto a far valere i diritti dell’autore nei confronti della RAI che, secondo il proprio autore, ne aveva fatto uso senza autorizzazione.
L’importanza del caso risulta assai particolare giacché la fotografia in questione non soltanto porta con sé una rilevanza storica, ma comprende un dibattito più ampio su come bilanciare la protezione del diritto d’autore con il valore documentale di determinate immagini.
Dando adito ad una decisione rigorosa, la Corte mediante l’ordinanza cit., ha negato alla fotografia lo status di opera creativa, qualificandola come “fotografia semplice” e, quindi, meritevole di una tutela soltanto limitata di 20 anni dalla sua produzione. Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, l’eccezionalità del soggetto ritratto, non è sufficiente, di per sé, a configurare un apporto creativo in quanto l’immagine non si sarebbe distinta per caratteristiche formali tali da rendere riconoscibile la personalità dell’autore.
Si tratta di una pronuncia idonea a trovare spazio all’interno di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che richiede, per l’accesso alla piena tutela autorale, l’emersione di un quid pluris creativo idoneo a travalicare la mera documentazione del fatto. Sennonché, l’aspetto più controverso riguarda la difficoltà di riconoscere la creatività laddove l’immagine possieda una forza simbolica e storica tale da farla divenire un’icona collettiva e non più semplicemente il frutto di un atto tecnico.
Secondo i giudici, in particolare, la fotografia si limita a documentare l’evento con modalità tecniche ordinarie quali l’angolazione, l’inquadratura, l’illuminazione e la messa a fuoco che sono stati considerati “standardizzati” e privi di impronta personale che caratterizza un’opera fotografica ai sensi dell’art. 2 l.d.a. e, pertanto, il valore storico o simbolico della fotografia, per quanto elevato, non è stato ritenuto sufficiente a giustificarne la protezione come opera creativa, e quindi non idoneo a beneficiare del regime di protezione esteso, pari a 70 anni dalla morte dell’autore.
Un’impostazione siffatta ha suscitato critiche non soltanto nel mondo accademico, ma soprattutto tra gli esperti del diritto d’autore, che hanno evidenziato come questa lettura trascuri l’evoluzione del linguaggio fotografico nonché il ruolo culturale della fotografia contemporanea.
La fotografia documentaria, in particolare, si caratterizza spesso per la capacità del fotografo di cogliere un momento carico di senso, anche in assenza di evidenti scelte stilistiche, sicché è proprio l’abilità di fermare un attimo irripetibile e significativo che conferisce valore espressivo a molte immagini giornalistiche o documentarie, mostrando così una latitudine operativa trascendente non soltanto l’estetica, ma soprattutto la tecnica visibile.
La distinzione tra opera fotografica creativa, fotografia semplice e fotografia giornalistica incide in modo diretto sulla tutela del diritto d’autore, sulla gestione dei diritti di utilizzazione economica e sulla legittimità degli usi editoriali e istituzionali delle immagini.
In un contesto in cui fotografia, informazione e memoria collettiva si intrecciano, valutare correttamente il requisito dell’originalità, l’ambito dei diritti connessi e i limiti del diritto di cronaca è essenziale per prevenire contenziosi e responsabilità.
Il nostro studio assiste fotografi, editori, emittenti, istituzioni pubbliche e operatori culturali nella consulenza legale in materia di diritto d’autore e fotografia, nella valutazione della tutela delle immagini, nonché nella difesa in controversie su uso non autorizzato di opere fotografiche.
Per una assistenza legale qualificata sul diritto d’autore applicato alla fotografia e ai contenuti editoriali, è possibile contattarci per una consulenza specialistica sulla protezione e valorizzazione delle opere fotografiche.