I valori della società occidentale contemporanea stanno lentamente cambiando.

Mentre a partire dalla seconda metà del secolo scorso l’idea di “progresso” trovava la sua più elevata forma di realizzazione nell’espansione delle aree edificate e nell’inaugurazione di nuove imponenti fabbriche, oggi invece, proprio a causa delle cicatrici lasciate da questo recente passato, la società pretende un miglior bilanciamento tra interessi strettamente economici e interessi ambientali.

L’Italia è disseminata di aree contaminate che, seppur bisognose di interventi di bonifica e di ripristino dei luoghi, si trovano in realtà da anni in uno stato di “abbandono di fatto”. L’annoso problema che da sempre caratterizza il tema delle bonifiche dei siti contaminati è garantire che il responsabile del danno ambientale provveda effettivamente al ripristino dell’area, sostenendone i costi.

Ciò può dipendere dal fatto che il responsabile o non è individuabile (l’inquinamento ambientale ha, di regola, carattere diacronico, rendendo spesso impossibile attribuire un danno ambientale alla condotta di agenti determinati) o non dispone di risorse a sufficienza; e, se da un lato è vero che l’art. 250, co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede in simili casi che gli interventi necessari siano realizzati d’ufficio dal Comune territorialmente competente, ovvero, in via suppletiva, dalla Regione, dall’altro, questi Enti mancano spesso delle risorse economiche necessarie per provvedervi.

Un’occasione per sbloccare questa situazione è stata offerta dal PNRR. Con l’Investimento 3.4 (Bonifica dei siti orfani) della misura M2C4, si è posto l’obiettivo di riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei c.d. siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano entro il 2026, mettendo a tal fine a disposizione un importante finanziamento di circa euro 105.589.292.

Anzitutto, occorre capire che cosa si intende per “siti orfani”.

Ai sensi dell’art. 2 del d.m. del 29 ottobre 2020 per “sito orfano” si intende (a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all’art. 244 Codice ambiente, ovvero di cui all’art. 8 del d.m. n. 471/1999, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dalla legge, e nemmeno vi provvede il proprietario del sito o altro soggetto interessato.

Sito orfano è inoltre (b) il sito rispetto al quale i soggetti di cui agli artt. 242 e 245 del Codice ambiente, pur avendo attivato le procedure di cui al Titolo V, Parte IV, non concludono le attività e gli interventi previsti.

Gli interventi finanziati dal PNRR dovranno essere effettuati necessariamente dai “soggetti attuatori”, individuati nelle Regioni e Province autonome.

È proprio qui che risiede l’elemento più importante della disciplina. L’art. 6 del d.m. 29 ottobre 2020 fa salvo, infatti, in ogni caso il diritto dei soggetti attuatori alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, “anche se successivamente individuato”. In questo modo, fermo rimanendo il principio di “chi inquina paga”, si permette di procedere ad eseguire le attività necessarie per il ripristino dell’ambiente, con immediato beneficio per la comunità, senza dover attendere che sia il responsabile a provvedervi economicamente e sgravando gli Enti pubblici dall’anticipare le proprie risorse.

La tipologia di interventi previsti (messa in sicurezza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio, progetto operativo di bonifica, ecc.) dovranno essere il più possibile funzionali al riutilizzo del suolo.

I criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani sono individuati dal decreto ministeriale n. 336/2023, il quale prevede, oltre ad un’ampia check list di controllo delle domande di ammissione, il rispetto in particolare di specifiche “sub-condizionalità”, quali la riduzione dell’impatto ambientale, la promozione dell’economia circolare, il ricorso alle migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica, nonché la promozione dello sviluppo delle aree oggetto di intervento, anche per quanto riguarda l’edilizia abitativa.

Ammessi gli interventi, questi vengono più dettagliatamente disciplinati attraverso specifici accordi di attuazione siglati con le Regioni e le Province autonome e, in caso di inadempienza, i finanziamenti concessi saranno passibili di revoca (art. 7 del d.m. 29 ottobre 2020).

Ciascun intervento contribuire al raggiungimento del target della M2C4 in ragione della superficie di suolo riqualificata.

Segnatamente, il sito orfano contribuisce al target per l’intera sua superficie se:

In caso di relazione dell’ARPA o di tecnico abilitato asseverante gli interventi eseguiti e la percentuale di suolo riqualificata in conformità con il progetto approvato, il sito orfano si riterrà contribuire al target soltanto per la sola superficie oggetto di asseverazione.

Similmente, nel caso in cui si redatta la certificazione a stralcio ex art. 248, co. 2 del Codice ambiente, si valuterà soltanto la parte di superficie corrispondente allo stralcio progettuale (cfr. art. 5 del Piano d’azione).

La Missione del PNRR è stata attuata mediante il Piano d’azione approvato con decreto ministeriale del 4 agosto 2022, il cui Allegato 2 riporta l’elenco dei siti selezionati. Gli interventi saranno sottoposti a controlli e monitoraggi, specie con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e alla coerenza delle misure attuate. A garanzia del corretto procedere, è richiesto ai soggetti attuatori di redigere una relazione sullo stato dei lavori che offra una panoramica sullo stato di avanzamento del progetto e delle risorse impiegate, che verrà trasmessa al Ministero dell’Ambiente.

Concludendo, la missione di cui si è fin ora discorso potrebbe finalmente consentire al nostro paese di sbloccare la decennale situazione di stasi in cui si trovano le zone contaminate dalle precedenti attività economiche. L’occasione è duplice: da un lato, si potrà attingere a pronte risorse per ripristinare l’ambiente, con i benefici alla salute delle persone che vivono nelle zone limitrofe; dall’altro, la bonifica di questi siti fornirà nuove opportunità per un miglior impiego del suolo, tenuto conto delle esigenze sociali e ambientali delle aree interessate.

La bonifica dei siti orfani rappresenta un’opportunità cruciale per il recupero ambientale e lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, la gestione dei finanziamenti per la bonifica e il rispetto dei complessi requisiti normativi previsti dal Codice dell’Ambiente e dal PNRR richiedono competenze altamente specializzate.

Il nostro studio legale assiste imprese, enti pubblici e investitori nella gestione degli iter amministrativi, autorizzazioni ambientali e accesso ai fondi di finanziamento per la riqualificazione dei siti contaminati.

Se hai bisogno di consulenza legale sulla bonifica ambientale, sulla normativa PNRR o sulla tutela della responsabilità ambientale, contattaci oggi stesso.