Con l’art. 188-bis del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, c.d. Codice dell’ambiente), come modificato dal d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 213, è stato introdotto un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, funzionale a gestire digitalmente gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa ambientale in materia di rifiuti, in attuazione degli obiettivi della transizione digitale.

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che trova nel d.m. 4 aprile 2023, n. 59 la sua disciplina generale, si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli artt. 189, 190 e 193 del Codice dell’ambiente (rispettivamente, le discipline del catasto dei rifiuti, del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto) che, in base all’art. 1 del decreto cit., verranno integrati nel Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri.).

Quest’ultimo strumento, introdotto con la l. 11 febbraio 2019, n. 12 e sostitutivo del precedente Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.Ri.), mai davvero entrato a pieno regime, sarà funzionale, da un lato, a semplificare e ridurre gli oneri burocratici per le imprese e, dall’altro, a garantir un controllo più efficace della filiera del rifiuto da parte delle amministrazioni: ciò non solo ai fini di una gestione più efficiente dei rifiuti, ma anche in termini di contrasto alla criminalità organizzata legata allo smaltimento dei rifiuti.

Il R.E.N.T.Ri. si articola in una sezioneAnagrafica” comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti e in una sezioneTracciabilità” comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del Codice ambiente e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’art. 16 del d.m. n. 59/2023 (art. 10).

L’iscrizione al R.E.N.T.Ri. è obbligatoria per i soggetti indicati dall’art. 12, ossia: a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, co. 3; c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; e) i soggetti di cui all’art. 189, co. 3, del d. lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi. I soggetti non obbligati possono sempre iscriversi volontariamente al R.E.N.T.Ri.

I termini per adempiere all’obbligo di iscrizione sono scaglionati, sì da permettere un adeguamento graduale al nuovo sistema digitale di tracciabilità. Così, come disposto dall’art. 13, specificato dall’allegato al decreto direttoriale del 21 settembre 2023, l’iscrizione al R.E.N.T.Ri è effettuata:

  1. per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 18, a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
  2. per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  3. per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 12, co. 1, a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri. iniziano a decorrere una serie di obblighi per gli operatori. Tra questi, di particolare rilevanza è la trasmissione con cadenza mensile (entro la fine del mese successivo all’annotazione) dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, tenuto secondo le modalità di cui all’art. 21, la cui definizione è rimessa all’adozione di decreti direttoriali ad oggi solo parzialmente adottati. Tra questi, si può oggi contare sul: Il d.m. n. 59/2023 interviene anche in materia di registro cronologico di carico e scarico e in materia di FIR, introducendo una sorta di “doppio canone” di tenuta della documentazione: l’uno digitale e l’altro cartaceo.

Con riferimento al registro cronologico di carico e scarico, l’art. 4 del decreto cit. adotta un nuovo modello di registro, nel quale saranno integrate le informazioni dei FIR (art. 4, co. 1 e 2). Le modalità di esecuzione degli adempimenti del registro variano a seconda che l’operatore sia o meno tenuto all’iscrizione al R.E.N.T.Ri. (ovvero, vi abbia aderito volontariamente). Così, in base all’art. 4, co. 3 del decreto n. 59, il registro dovrà essere tenuto:

  1. sino alla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri., in modalità cartacea, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
  2. a partire dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri., in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il R.E.N.T.Ri.
Con riferimento, invece, alla disciplina del formulario di identificazione del rifiuto, l’innovazione normativa corre sempre attorno all’obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri. In particolare, mentre i produttori di rifiuti non iscritti continuano a tenere il FIR in formato cartaceo, conformemente ai nuovi modelli allegati al decreto, cui sarà apposto un codice univoco e un apposito contrassegno da parte del servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio (art. 6, co.1). Il FIR cartaceo sarà stampato su due copie di cui una rimarrà presso il produttore o il detentore del rifiuto e l’altra, sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario, è rilasciata in riproduzione al trasportatore (art. 6, co. 4 e 5).

In base all’art. 7, co. 8, il FIR sarà emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata dall’art. 13, co. 1, lett. c), ossia dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026. Il FIR digitale consisterà in un documento informatico vidimato digitalmente tramite assegnazione di un codice univoco reso disponibile attraverso un’apposita applicazione utilizzabile attraverso il R.E.N.T.Ri.

L’obiettivo del legislatore è di matrice semplificatoria: il nuovo sistema di vidimazione tramite R.E.N.T.Ri. permette, infatti, all’operatore di evitare di recarsi allo sportello della camera di commercio per eseguire la vidimazione del formulario.

La digitalizzazione dei dati ambientali: le sfide mancate del R.E.N.T.Ri. nell’era dell’intelligenza artificiale.

In ultimo, è possibile osservare come la digitalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei rifiuti metta in luce l’esistenza di interconnessioni tra transizione digitale, disciplina dei rifiuti e diritto di informazione in materia ambientale. La dematerializzazione attraverso supporti digitali dei dati relativi al tracciamento dei rifiuti risponde, come si è già accennato, ad esigenze di semplificazione e di controllo da parte delle amministrazioni. Inoltre, aventi ad oggetto informazioni in materia di ambiente, un accesso efficiente e completo alle informazioni deve essere garantito a chiunque ai sensi del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 195. Tuttavia, sul punto, la disciplina del R.E.N.T.Ri. suscitata alcune perplessità.

Da un lato, se ne rileva la debolezza nella parte in cui realizza una digitalizzazione solo parziale del sistema di tracciabilità, con il rischio, così, che si ripropongano quei problemi attuativi che hanno decretato il fallimento del S.I.S.T.Ri. Dall’altro, ci si interroga circa la capacità di “resistenza” del nuovo sistema all’evoluzione delle tecnologie digitali. Quello del R.E.N.T.Ri., infatti, tende ancora ad appoggiarsi sui sistemi informatici tradizionali di gestione dei dati, incurante dei nuovi strumenti (come quelli di intelligenza artificiale), che già si sono affermati nello scenario economico e giuridico europeo.

La sfida che il sistema del R.E.N.T.Ri. dovrà affrontare è, dunque, duplice: trovare effettiva applicazione nelle dinamiche reali di tracciabilità dei rifiuti e reggere alle evoluzioni che la “società digitale porrà nel prossimo futuro.