Per International Commercial Terms (Incoterms) si intendono quegli usi commerciali consolidati nel settore del commercio internazionale volti a determinare la volontà delle parti di un contratto concernente al luogo della consegna della merce.

La presenza della clausola “ex works”, tuttavia, produce notevoli riflessi su vari aspetti contrattuali.

Infatti, individua sia il luogo di consegna della merce oggetto del contratto commerciale internazionale nella sede della società produttrice e/o venditrice presso cui l’acquirente dovrà ritirare i beni, sia l’autorità giurisdizionale competente in caso di controversie.

Mentre i costi di consegna e la responsabilità per il perimento della merce durante il tragitto ricadono sull’acquirente, il quale supporta tutte le conseguenze a seguito della consegna della merce compravenduta.

Dunque, data la sussistenza della clausola “ex work”, la competenza giurisdizione si vede attribuita in capo al Giudice del Paese della parte venditrice.

Ciò sulla scorta dell’art. l’art. 7 lett. b), primo punto, del Reg. UE n. 1215/2012 per il quale, “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: … b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.

Tuttavia, nonostante tale assetto normativo, e sulla scorta della divergente giurisprudenza in materia, l’alto consesso della Corte di Cassazione si è pronunciato proprio in tema di competenza giurisdizionale in siffatte controversie.

La vicenda processuale

Il caso in commento vede due aziende, la produttrice italiana e l’acquirente francese, le quali sottoscrivevano un contratto di compravendita internazionale di beni, inserendo al suo interno la clausola “ex works”.

In primo grado, la società italiana ricorreva innanzi al Giudice italiano, agendo in via monitoria per il recupero del credito derivante dal mancato pagamento di talune fatture da parte della società francese.

Sicché, quest’ultima, con opposizione a decreto ingiuntivo, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese – sulla scorta del disposto di cui all’art. 4 del Reg. UE n. 1215/2012 riportante una generale giurisdizione del giudice sito nel domicilio della parte convenuta – ottiene la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Trovato un primo accoglimento del difetto di giurisdizione sollevato della società francese, successivamente, la Corte d’Appello, a seguito del gravame proposto dell’azienda italiana, confermava la sentenza di prime cure in quanto la clausola Incoterm “ex works” non implicava un automatico spostamento del luogo materiale di consegna delle merci ove non accompagnata da elementi che confermassero tale scelta con chiarezza.

La società italiana, da ultimo, proponeva ricorso in Cassazione.

Il rinvio alle Sezioni Unite: i precedenti giurisprudenziali

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione a Sezioni Unite alla luce della precedente giurisprudenza, dalla quale non poteva desumersi un orientamento univoco sulle controversie in materia di compravendita internazionale di beni mobili.

Infatti, già con ordinanza n. 20633/2022, le Sezioni Unite avevano stabilito che l’inserimento nel contratto di una clausola “ex work”, ove non accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza e al luogo di consegna della merce, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta – ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE n. 1215/2012 – all’A.G. sita nel domicilio della parte convenuta. In tale caso, la Suprema Corte ha ritenuto inapplicabile il criterio della “competenza speciale” di cui all’art. 7, lett. b), primo punto, Reg. UE n. 1215/2012, ove la clausola “ex work” non sia idonea a derogare all’anzidetto criterio generale di giurisdizione.

È, dunque, necessario tener conto del richiamo compiuto dalle parti alle clausole Incoterms, sicché, le Sezioni Unite, con sentenza n. 24279/2014, sulla scorta del criterio di cui all’art. 5, punto 1, lett. b) del Reg. UE n. 44/2001 (ora all’art. 7, lett. b), punto primo, del Reg. UE n. 1215/2012), hanno precisato che, ove dall’esame complessivo delle clausole contrattuali non emerga con chiarezza il luogo di consegna delle merci compravendute, vi è una sostanziale inesistenza della presenza di una della clausola “ex works”.

Inoltre, fa particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sent. del 09/06/2011, C-87/10) secondo la quale, per determinare il luogo di consegna della merce, è necessario accertare se le clausole inserite all’interno del contratto integrino o meno l’Incoterm “ex work”, in quanto è proprio in base a tale clausola che dovrà essere identificato il luogo di consegna delle merci e conseguentemente la giurisdizione.

La decisione delle Sezioni Unite: ord. n. 11346 del 02/05/2023

Una volta verificato se la clausola Incotermes “ex work” possa ritenersi contrattualmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 7, lett. b), primo punto, Reg. UE 1215/2012, le Sezioni Unite hanno contestato l’operato svolto dal Giudice d’Appello.

Infatti, i documenti prodotti in giudizio dalla società italiana (quali contratto e fatture) già evidenziavano la presenza di una effettiva clausola “ex work” destinata a regolare i rapporti tra le parti con efficacia vincolante, che individuava chiaramente il luogo della consegna sito in Italia, comportante la consegna dei beni compravenduti mediante la messa a disposizione degli stessi presso i magazzini italiani della società venditrice.

Da ciò ne discende una sottesa decisione delle parti sull’attribuzione della giurisdizione di un’eventuale controversia al giudice italiano.

Stante tale assunto, quindi, la società francese poteva ben essere convenuta in giudizio presso il giudice italiano, in applicazione dell’art. 7 lett. b), primo punto, del Reg. UE 1215/2012.

Le Sezioni Unite, infine, alla luce delle predette circostanze, hanno così accolto il ricorso della società italiana pronunciandosi con l’ordinanza in commento, cassando la decisione impugnata e rinviando a giudizio alla Corte d’Appello per una nuova valutazione.