Fanghi depurazione e gestione rifiuti: il chiarimento del Ministero
La Città metropolitana di Milano ha rivolto interpello al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’art. 3-bis del Codice dell’Ambiente, domandando delucidazioni sull’effettiva portata applicativa dell’art. 110 del suddetto codice rispetto ai fanghi da depurazione, ricevendo riscontro nel recente Parere dell’11 giugno 2025, n. 110619.
IL CASO DA CUI MUOVE L’INTERPELLO
Per comprendere meglio il quesito posto, occorre capire qual è la situazione concreta che ha fatto sorgere il dubbio interpretativo e, soprattutto, per quale ragione.Ecco il caso. Un gestore di un impianto di depurazione delle acque è dotato sia di autorizzazione agli scarichi ex art. 124, sia di autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006: la prima attiene alla disciplina della tutela delle acque, mentre la seconda si inserisce nel diverso campo della gestione dei rifiuti.
Ciò premesso, il gestore intenderebbe accogliere presso il proprio impianto anche i fanghi derivanti da impianti terzi di depurazione, pur tuttavia non disponendo di sezioni impiantistiche dedicate rispettivamente ai fanghi e alle altre tipologie di rifiuti, sicché ne deriverebbe una commistione tra di essi.
Il dubbio da cui muove l’interpello nasce proprio dall’incontro tra questi due rami del diritto ambientale, in particolare, in forza dell’art. 110 del Codice dell’Ambiente (che attiene sempre alla materia della tutela delle acque).
Questa norma, rubricata “trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane”, impone come regola generale il divieto utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
Tuttavia, sono ammesse alcune deroghe.
La prima è individuata dal comma secondo, che conferisce all’autorità competente, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, il potere di autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
La seconda deroga, individuata dal comma terzo, – che rileva nel caso di specie – permette, invece, al gestore del servizio idrico integrato, senza previa autorizzazione amministrativa ma solo previa comunicazione ex art. 124, di accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate e rispettanti i valori limite di cui all’art. 101, co. 1 e 2, determinati rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati. Si tratta, precisamente, dei seguenti beni/oggetti:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
Il dubbio che muove la Città metropolitana di Milano attiene proprio a quest’ultima ipotesi: può l’impianto di depurazione delle acque accogliere presso di sé anche fanghi provenienti da impianti terzi in regime di deroga ai sensi dell’art. 110, co. 3, lett. c)? Quali conseguenze deriverebbero?
I FANGHI CONFERITI AD ALTRI IMPIANTI SONO “RIFIUTI”?
La questione chiede anzitutto di sciogliere un’annosa questione, ossia se i fanghi siano o meno qualificabili come rifiuti.Ora, si definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006). I “fanghi”, invece, sono definiti come “i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane” (art. 74, co. 1, lett. bb) del medesimo decreto).
A rigore, dunque, si potrebbe concludere che i fanghi sono qualificabili come rifiuti qualora il detentore se ne disfi o intenda disfarsene; ma, allora, i fanghi che un impianto accoglie da altri impianti di depurazione sono rifiuti? Cioè, questi ultimi si stanno propriamente “disfando” in tal modo dei propri fanghi oppure no?
La chiave di lettura della questione è offerta dall’art. 127 del Codice dell’Ambiente (relativo ai fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue), il quale precisa che “i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato”.
Si badi che l’inciso “comunque solo” è stato introdotto solo di recente dall’art 9, co. 1 del D.L. n. 39/2023, convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68, venendo così a precisare che i fanghi possono essere qualificati come rifiuti solo dopo aver completato il processo di trattamento.
Il dubbio però non pare ancora del tutto chiarito: com’è possibile conciliare il fatto che un impianto dismetta dei fanghi (trasferendoli a terzi) con il fatto che, per definizione, il rifiuto è proprio quell’oggetto di cui il detentore si disfa (o ne ha relativa intenzione)?
Il nodo è sciolto da una recente sentenza del Consiglio di Stato, richiamata peraltro nella risposta del Ministero. Il concetto di “disfarsi”, proprio del rifiuto, deve essere inteso in senso funzionale, ossia pretende che dell’oggetto il detentore se ne voglia liberare in quanto ormai privo di ogni utilità (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. del 10.02.2025, n. 1064).
Nella realtà dei casi può infatti accadere che un impianto di trattamento delle acque reflue voglia liberarsi dei fanghi non perché privi di qualsivoglia utilità, ma perché non può completare autonomamente tutti i relativi processi di trattamento in quanto simile processo non risulta ivi realizzabile tecnicamente e/o economicamente. La loro utilità, cioè, non si è ancora consumata, non essendo ancora terminato il loro ciclo produttivo.
Allora, due sono le possibili situazioni che si possono verificare nel caso concreto: il gestore dell’impianto di depurazione riceve da impianti terzi dei fanghi che o hanno completato il complessivo processo di trattamento o non lo hanno completato. Solo nel primo caso i fanghi sono qualificabili come “rifiuti”.
QUALI CONSEGUENZE DISCENDONO?
Ritornando al quesito formulato con interpello, il Ministero afferma che, se il gestore riceve dei fanghi derivanti da altri impianti di depurazione che non hanno completato il ciclo completo di trattamento (e quindi non sono rifiuti) in quanto esso non risulta realizzabile tecnicamente e/o economicamente, allora potrà beneficiare della disciplina derogatoria di cui all’art. 110, co. 3, lett. c).In mancanza dei suddetti requisiti, invece, i fanghi devono essere considerati come rifiuti. Come si è poc’anzi detto, deroghe al divieto generale di utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti di cui all’art. 110, co. 1 sono previste anche per i rifiuti. Si tratta delle ipotesi di cui al comma secondo e al comma terzo lettera a), e purché vi ricorrano tutti i relativi presupposti.
La Città Metropolitana di Milano ha domandato, altresì, se i fanghi così accolti debbano essere cumulativamente considerati insieme alle altre tipologie di rifiuti, ai fini della verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b.
In via generale, le soglie IPPC (acronimo di “Integrated Pollution Prevention and Control”, ossia “prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento”), come individuate nell’allegato VIII alla parte II del Codice dell’Ambiente, permettono di valutare la capacità produttiva dell’impianto ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Ciò premesso e in coerenza con quanto sopra esposto, il Ministero chiarisce quanto segue:
- qualora i fanghi conferiti ai sensi dell’art. 110, co. 3, lett. c) del Codice dell’Ambiente non siano stati sottoposti a trattamento completo, non devono essere cumulativamente considerati insieme a determinate tipologie di rifiuti provenienti da terzi ai fini della verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a. e 5.3.b.;
- invece, nel diverso caso i cui detti fanghi siano stati sottoposti al trattamento completo (dunque, sono rifiuti), essi dovranno essere cumulativamente considerati per la verifica delle suddette soglie.
CONCLUSIONI
Concludendo, il presente interpello si inserisce all’interno di una materia assai intricata, in quanto composta dall’intreccio e dall’integrazione di plurime discipline – tutela delle acque e gestione dei rifiuti – che già nel loro singolo si caratterizzano per un elevato grado di complessità sia tecnica che normativa.In un simile contesto l’approccio sistematico ed interdisciplinare è, dunque, essenziale.
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