All’interno di un panorama industriale in rapida evoluzione come quello attuale, una gestione efficace dei rifiuti reca con sé la necessità di un correlativo ruolo cruciale per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. L’industria e la gestione dei rifiuti dal canto loro, essendo condotti in maniera responsabile e conforme alle normative, finiscono con il registrare un giro d’affari in continua crescita.

In particolare, secondo i riscontri di Research and markets si stima che il mercato globale raggiungerà 1.598 miliardi di dollari entro il 2029, rispetto ai 1219 miliardi di dollari stimati per il 2024, con un CAGR del 5,6% annuo. Si tratta com’è evidente, di un business decisamente importante, ma che può diventare fonte di reddito anche chi i rifiuti li produce grazie per l’appunto all’end of waste.

Ora, mentre in passato l’esigenza d’uno stabilimento industriale era di liberarsi dei rifiuti, oggi invece ricorre l’inversa opportunità di recuperare i rifiuti della produzione per farli tornare ad essere considerati materia prima. L’opportunità in questione prende appunto il nome di end of waste. Più precisamente, benché l’azienda formalmente continui ad essere un produrre di rifiuti, tuttavia dalla filiera fuoriuscendo nuovi prodotti potenzialmente impiegabili all’interno di un’altra filiera, si riesce a far recuperare valore a scarti di produzione. Il valore in questione può risultare di due diverse tipologie; il primo ha a che vedere con la sostenibilità del business, poiché l’end of waste contribuisce alla diminuzione dell’utilizzo di materie prime. In subordine, il valore può anche tradursi in termini economici poiché i materiali end of waste possono essere venduti per altre filiere.

La valutazione dei materiali da considerare come end of waste implica al proprio interno un’importante distinzione tra rifiuti e sottoprodotti. Per rifiuti si intendono gli scarti inutilizzabili che sarebbero destinati allo smaltimento e che possono essere riutilizzati solo se sottoposti ad un trattamento specifico. Per sottoprodotti, invece, si intendono quegli scarti derivanti da un processo produttivo tale da indurli verso una nuova riutilizzazione senza particolari trattamenti.

Anche se regolamentato da una precisa normativa, l’end of waste non è tuttavia obbligatorio, risultando un’opportunità che non tutti hanno la possibilità di cogliere. Normalmente, si tratta di una procedura attuata dalle aziende che traggono dalla gestione dei rifiuti il loro business e che quindi riescono più facilmente a trovare filiere alternative per il materiale quando esso non è più un rifiuto.

Di qui l’importanza di godere delle massime cognizioni nel processo di trasformazione in rifiuti, comportando il relativo processo l’acquisizione di competenze normative e nuovi impianti. Per un’impresa produttrice, focalizzata sulle proprie attività anziché dar corso ad un processo in proprio, risulta molto più semplice poter sfruttare le competenze di un operatore specializzato nella gestione dei servizi energetici ed ambientali in grado di promuovere il concetto di simbiosi industriale.

L’Oggetto dell'interpello

Un profilo rilevante della legislazione di settore riguarda la possibilità di aggiungere all’end of waste materiali oggi non contemplati, mediante l’individuazione di un processo specifico (a tal fine un esempio in tal senso è quello del legno, che benché rappresenti una parte importante dei rifiuti, allo stato non fa parte della categoria in questione).

Proprio per la più esatta comprensione della categoria e dei suoi contorni, ha avuto luogo l’istanza di interpello ex art. 3 septies del d.lgs. 152 del 2006 – recante “chiarimenti sull’utilizzo per la produzione di biogas, di taluni prodotti solidi e liquidi definiti End of Waste ai sensi dell’art. 184 ter del d.lgs. n. 152 del 2006”.

Più precisamente, la biomassa solida e liquida qualificata come End of Waste (EoW), prodotta da impianti autorizzati e conforme alla norma tecnica UNI 11922:2023 è un prodotto tale da poter essere utilizzato come materia prima nei biodigestori per la produzione di biogas, accanto ai materiali già ammessi dal D.M. 5046/2016.

Tuttavia, il digestato che incorpora biomasse derivanti dal trattamento di rifiuti organici agricoli/alimentari non rientra tra i materiali elencati al comma 1 art. 22 del D.M. 5046/2016 e pertanto non soddisfa i requisiti per poter essere qualificato come sottoprodotto secondo tale decreto.

Legittimata attivamente, l’Associazione Amici della Terra ha formalizzato la richiesta di alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla normativa applicabile al digestato prodotto presso alcuni impianti che introducono nel digestore, insieme ai materiali previsti dal d.m. n. 5046 del 25 febbraio 2026, altresì ulteriori sostanze, in particolare solide e liquide che hanno cessato di essere rifiuti (End of Waste) ai sensi dell’articolo 184 ter del cit. d.lgs. n. 152/2006.

Nel riscontro, il Ministero ha precisato che il cit. Decreto Ministeriale n. 5046, all’articolo 22 stabilisce le condizioni da rispettare affinché il digestato prodotto da impianti aziendali ed interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencate al comma 1 del medesimo articolo 22 e destinato ad utilizzazione agronomica, nel rispetto delle specifiche condizioni pure riportare nell’articolato del citato D.M., è considerato sottoprodotto.

In coerenza con l’articolo 184 bis del cit. d.lgs. 152/2006, il successivo art. 24 del cit. D.M. n. 5046 chiarisce, altresì, che il digestato può essere qualificato come sottoprodotto e non rifiuto se il produttore dimostra che sono rispettate le condizioni elencate dalle lettere da a) a d) del medesimo articolo.

Più precisamente, l’associazione dopo aver rappresentato che alcune autorità competenti considerano il digestato prodotto come rifiuto, e di conseguenza, assoggettano l’autorizzazione allo spandimento in agricoltura ad un’operazione di recupero di rifiuti (R10) ai sensi del cit. d.lgs. n. 152, formalizza la seguente richiesta chiedendo di chiarire “se l’impiego della biomassa solida e liquida qualificata come end of waste, per la produzione di biogas, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e conforme alla norma UNI 11922:2023, all’interno del biodigestore, insieme ai materiali previsti dal d.m. 5046/2016, possa determinare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato agroindustriale, anche nel caso in cui quest’ultimo rispetti le condizioni stabilite dall’art. 184 bis del medesimo decreto”.

La risposta del Ministero

Facendo seguito alla suesposta richiesta, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mediante la risposta all’interpello n. 121740 del 26 giugno 2025, ha fornito chiarimenti sull’utilizzo, per la produzione di biogas, di taluni prodotti solidi e liquidi definiti End of Waste ai sensi dell’art. 184 ter del d.lgs. n. 152 del 2006.

Entrando nel merito del quesito, viene messo in evidenza quanto contenuto alla lettera a) delle condizioni di cui all’art. 24 del d.m. n. 504, e cioè che “il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all’art. 22, comma 1 tra cui, tuttavia, non risulta essere ricompresa la “biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti organici agricoli, alimentari ed agroalimentari” descritti nell’istanza.

Pertanto, ed alla luce delle suddette premesse, il Ministero ha concluso che il digestato, prodotto ed ottenuto con l’impiego delle matrici descritte nell’istanza, non soddisfa le condizioni stabilite dal Titolo IV del Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e, pertanto, non può essere ricondotto alla relativa disciplina da utilizzo per finalità agronomiche.

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