L’arte della bellezza sia nel mondo giuridico che in quello convenzionale ha assunto nel tempo significati cangianti.

Soprattutto nell’antica Grecia, essa, evadeva da una connotazione puramente esteriore, riferendosi ad una miscellanea di virtù concentrate; e così nella bellezza rifluiva la perfetta proporzione tra qualità spirituali (intelligenza, equilibrio e saggezza) e qualità fisiche.

Oggi invece, pur rimanendo ferma quell’accezione, tende tuttavia a predominare un’accezione dai connotati materialisti dove la cura del corpo sta e cade nel ricorso a determinati strumenti atti ad accrescere, sviluppare o preservare la bellezza.

Va da sé come corifea di questa tendenza sia il progressivo sviluppo della relativa industria, la cui dimensione mercantile, soprattutto nei tempi più recenti si è sviluppata soprattutto nel ricorso all’e commerce.

Quest’ultima tipologia di vendita richiede il rispetto di tutta una serie di adempimenti fra cui in particolare l’acquisizione di permessi diretti alla vendita di prodotti specifici. Per evitare l’immissione sul mercato di articoli potenzialmente rischiosi e dannosi per la salute occorre ottenere alcune autorizzazioni legate all’ambito sanitario, mentre invece altri tipi di permessi sono collegati all’apertura dell’impresa e sono richiesti per qualsiasi tipo di compravendita on line.

Il regime autorizzatorio e l’etichettatura ambientale degli imballaggi 

La storia legislativa della vendita dei cosmetici è regolata a livello europeo dal Regolamento CE 1223/2009 approvato il 30 novembre 2009 dal Parlamento e Consiglio Europeo. La normativa in questione si articola nel rispetto di una serie di obblighi dotati di rilevanza europea ed a loro volta legati alla qualità dei prodotti.

Questo documento fissa le definizioni e sancisce criteri e riferimenti in termini di sicurezza, di responsabilità e di libera circolazione dei prodotti cosmetici.  Inoltre, assieme al rispetto degli obblighi da parte dei produttori e dei distributori, vi si trovano le classificazioni di sostanze, miscele di prodotti e di cosmetici.

Pertanto il cit. Regolamento (CE) 1223/2009, con gli allegati II, III, IV, V e VI ha stabilito delle liste positive e negative di ingredienti e per alcuni ingredienti ha invece previsto specifiche restrizioni o avvertenze da indicare in etichetta.

Ne consegue come la parte formulativa debba essere associata ad un attento check – up normativo delle singole materie prime e del prodotto finito.

In definitiva, la scelta delle materie prime si baserà sulla verifica dello status normativo dell’ingrediente ma anche sulla raccolta di dati tossicologici raccolti in letteratura scientifica nonché su un’attenta analisi delle impurezze e tracce in esso contenute.

Ad integrare la suddetta procedura sopperisce lo strumento del CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), e che comporta la notifica centralizzata diretta a dichiarare la commercializzazione di prodotti cosmetici nell’ambito dell’Unione Europea.

La dimensione europea della procedura contrasta con gli adempimenti pregressi, poiché sulla base della disciplina pregressa, infatti, per l’apertura di qualsiasi negozio di cosmetici era necessario inviare una comunicazione direttamente al Ministero della Salute.

Questo mutamento di disciplina deriva soprattutto a causa dell’avvenuto avvento della vendita di Cosmetici on line; questo tipo di attività, infatti, implica la gestione sia della merce d’ingresso che la commercializzazione alla clientela, traducendosi il grande traffico in una cospicua dose di imballaggi da incanalare e smaltire.

A tal fine, con la necessità di indicare la composizione dell’incarto in modo da ottimizzare il ciclo di rigenerazione dei rifiuti, risulta essenziale che ogni elemento disponga di un’etichettatura in grado di indirizzare verso il suo corretto smaltimento. Pertanto, e compatibilmente con la necessità, ogni elemento deve riportare un’etichetta con il tipo di imballaggio, la sigla del materiale (in maiuscolo), nonché il tipo di raccolta nel quale destinare l’imballaggio.

Si tratta di un inter assai articolato i cui passaggi essenziali sono compresi dalla Direttiva “imballaggi”  94/62/CE (pubblicata nella G.U. con il d.lgs.  n. 116 del 3 settembre 2020, che recepisce la direttiva  UE 2018/851), di fatto entrata in vigore soltanto a partire dal primo gennaio 2023.

Il d.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 fa espressa menzione della etichettatura necessaria in ottemperanza alle norme tecniche  UNI, sottolineandone la conformità alle determinazioni provenienti dalla Commissione dell’Unione Europea. Essendo quelle UNI norme volontarie, si può fare quindi riferimento  alla UNI  EN ISO 1043 – 1 per le materie plastiche,  alla  UNI 10667 – 1 per i polimeri da riciclo od alla  UNI  EN ISO 14021 per le autodichiarazioni ambientali.

Infine, ai fini dell’etichettatura ulteriore rilevanza presenta  l’articolo 19 del cit. Regolamento  (CE) 1223, il quale indica che da un lato l’etichetta contenga tutte le informazioni previste dal medesimo art. 19, siano rispettati i requisiti linguistici previsti sempre dal cit. art. 19 e non sia decorso il termine di una durata minima specificato, ove applicabile.

La Commissione sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo  20 del Regolamento CE 1223/2009, ha successivamente emanato il Regolamento (UE) 655/2013 e che ha definito tali criteri comuni. Successivamente sono state rilasciate prima una linea guida del 2013 per l’interpretazione dei criteri comuni, poi nel 2017 il Technical Document inerente ai claim  “Free from” ed al concetto di c.d. ipoallergetico.

Pertanto, oltre alla presenza in etichetta delle informazioni stabilite dal Regolamento (CE) 1223/2009, è importante anche l’aspetto legato alla presentazione ed alla pubblicità del prodotto al fine di sviluppare un’etichetta che tuteli il consumatore finale, ed al contempo non sia ingannevole.