Il recente dissenso manifestato da un terzo escluso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico ha dato luogo ad un’importante sentenza del TAR LAZIO – Sezione Seconda (n.4546 del 3 marzo 2025), dove l’oggetto della contestazione nonché l’epicentro della vicenda, è caduto in particolare sull’uso dell’AI sia nell’offerta, sia all’interno della fase di esecuzione, eccependone la concreta realizzabilità attraverso il suo effettivo utilizzo.

L'appalto pubblico aveva ad oggetto i servizi di pulizia e sanificazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e nello specifico circa il lotto 2 relativo agli immobili ubicati nella Regione Umbria, aggiudicataria ad una nota società del settore -Dussmann- e riguardo ai quali la stazione appaltante Delta aveva indetto una gara per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art.  59, comma 4, lett. a del d.lgs. n. 36/2023.

Il ricorrente asserisce in particolare come “dietro l’uso di un linguaggio estremamente tecnico, talvolta perfino criptico, si nasconde la descrizione di modelli astratti, la cui funzionalità in concreto è tutta da dimostrare”.  In concreto, secondo le critiche della ricorrente, tali strumenti risulterebbero ben poco credibili da applicare su larga scala, in particolare se associati all’ottimizzazione di costi e tempi.

Conseguentemente e correlativamente a siffatta tipologia di contestazioni, è stato offerto il destro a disparati spunti di riflessione sul tema dell’uso dei sistemi di AI applicati in materia di appalti pubblici, rilevando come l’intelligenza artificiale inizi ad essere uno strumento di così diffuso utilizzo da finire con il risultare imprescindibile.

Con particolare riguardo alla PA, fino al 20 marzo 2025 sono state date in consultazione pubblica le “Linee Guida per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione”, approvate con la Determinazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AdID) del 17 febbraio 2025, n. 17.

Più nel dettaglio, le suddette Linee Guida riguardano le modalità di adozione dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riferimento agli aspetti di conformità normativa e di impatto organizzativo. L’art. 3 delle Linee Guida, in particolare, definisce l’intelligenza artificiale come un “insieme di tecnologie in grado di trasformare e potenziare attività economiche e sociali, migliorando i processi decisionali, l’efficienza operativa nonché la qualità dei servizi offerti alle organizzazioni ed agli individui”. Dal punto di vista dell’efficienza operativa, le Pubbliche Amministrazioni vengono così abilitate ad utilizzare l’IA ai fini dell’aumento della propria capacità di analisi e gestione dei dati e di automatizzazione dei processi ripetitivi, al fine di semplificare i processi interni, ridurre i tempi operativi e migliorare l’efficienza complessiva.

La fattispecie e la regula juris scaturita dalla pronuncia

Il caso origina dal ricorso presentato da una società partecipante ad una gara d’appalto pubblico di servizi avente ad oggetto pulizia e sanificazione, con la finalità di contestare l’aggiudicazione alle vincitrici che avevano prospettato, in particolare, l’uso dell’AI all’interno della propria offerta.

In particolare e con specifico riferimento all’impiego dell’IA, la ricorrente sosteneva per un verso l’impossibilità tecnica di realizzare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale così come prospettato dall’aggiudicataria nell’offerta, e per un altro l’attribuzione di punteggi eccessivamente elevati a quest’ultima proprio in relazione all’impiego dell’intelligenza artificiale prospettata nell’offerta in seguito risultata vincitrice.

Si tratta, nello specifico, di una gara dai contenuti oltremodo particolari, essendo stata indetta da Consip nel 2024 per la stipula di un accordo quadro relativo, lo si ribadisce, ai servizi di pulizia per alcune strutture sanitarie nella Regione Umbria.

Al centro della vicenda, in particolare, rileva il ricorso all’AI di OpenAi denominata ChatGPT più volte interrogato nella redazione dell’offerta tecnica di gara.

Sennonché, il TAR nel ritenere infondate le argomentazioni di parte ricorrente, ha rilevato che “la società aggiudicataria non avesse prospettato un impiego generico od indefinito dell’AI”, bensì un uso specifico e ben mirato, limitato a strumenti di supporto matematico/statistico e di elaborazione dati per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio”.

Ulteriormente, sempre il TAR Lazio ha altresì giudicato le contestazioni in merito, ritenendole del tutto generiche e superficiali e quindi prive di meritevole considerazione, osservando come “i criteri di attribuzione dei punteggi da parte della commissione fossero ben più complessi e non riducibili alla sola componente legata all’intelligenza artificiale”.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’attribuzione dei punteggi rientrerebbe all’interno dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice: in tal senso, fatta eccezione per il carattere abnorme della scelta tecnica operata, sono stati ritenuti inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili. Ne deriva che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non basti evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.

Conseguentemente, ed alla luce di queste premesse, ad avviso del Tar, i rilievi dedotti dalla società Alfa non sono stati ritenuti in grado di evidenziare alcuna macroscopica irragionevolezza, illogicità o erroneità all’interno delle operazioni svolte dalla Commissione e gli elementi agli atti di causa depongono nel senso della corretta assegnazione dei punteggi all’offerta tecnica della società Beta, in relazione a ciascun criterio di valutazione.

In subordine, ad avviso del giudice Laziale non è dato ravvisare alcun aspetto di evidente criticità e/o inaffidabilità dello strumento di ausilio dell’intelligenza artificiale, essendo stati ritenuti i criteri rispetto ai quali sono stati contestati i punteggi conseguiti dall’aggiudicataria più articolati e complessi rispetto a quanto affermato dalla ricorrente e contenenti una molteplicità di elementi di valutazione rientranti nella discrezionalità della Commissione.

In definitiva, la sentenza respingendo il ricorso conferma l’aggiudicazione contestata. Dal punto di vista giuridico questa conclusione conferma anzitutto un precedente importante sulle modalità con cui le Pubbliche Amministrazioni debbano interagire nei confronti dei sistemi algoritmici avanzati.

Si tratta altresì di una sentenza ulteriormente confermativa della tendenza all’innovazione contenuta all’interno del nuovo Codice dei Contratti Pubblici; l’IA in tal guisa, lungi dal rappresentare una sorta di capo d’accusa nei riguardi di ogni possibile anomalia dell’offerta tecnica, può rappresentare tuttavia una componente in più e che va soppesata con buona tecnica e ponderatezza di valutazioni.

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